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Strutture in legno, responsabilità e requisiti

Sono l’amministratore di una società che realizza tetti in legno, compra le travi, le taglia sul cantiere, le impregna e le monta. Quali sono i requisiti necessari per fare ciò, e, nel caso non si hanno come bisogna comportarsi dopo l’esecuzione di un tetto e la richiesta di tutto questo?

Risposta

qualora le lavorazioni vengano eseguite in cantiere, queste ricadono sotto la responsabilità del Direttore Lavori. A tal proposito, per tali imprese, le Norme Tecniche per le Costruzioni (nella loro versione attuale) non prevedono una specifica  qualificazione; gli obblighi in tale senso sono verso i soggetti a monte della filiera, in quanto la carpenteria deve assicurarsi che il materiale ad uso strutturale (sia questo legno o la componente metallica) sia opportunamente certificato e qualificato secondo i punti A, B e C del Cap. 11.1 delle NTC medesime.

Per opportuna completezza e facilità di lettura si riporta quanto definito dal par. 11.1 delle NTC:

  • A)  Materiali e prodotti per uso strutturale per i quali sia disponibile una norma europea armonizzata il cui riferimento sia pubblicato su GUUE. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se in possesso della Marcatura CE, prevista dalla Direttiva 89/106/CEE »Prodotti da costruzione« (CPD);
  • B)  Materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma armonizzata ovvero la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità  e le procedure indicate nelle presenti norme. E’ fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il produttore abbia volontariamente optato per la Marcatura CE;
  • C)  Materiali e prodotti per uso strutturale innovativi o comunque non citati nel presente capitolo e non ricadenti in una delle tipologie A) o B). In tali casi il produttore potrà  pervenire alla Marcatura CE in conformità  a Benestare Tecnici Europei (ETA), ovvero, in alternativa, dovrà  essere in possesso di un Certificato di Idoneità  Tecnica all’Impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.”

Risposta a cura di Marco Lucchetti (Promo_legno)

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